PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deduzioni per oneri di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «4-quater. I cittadini extracomunitari che intendono avvalersi delle deduzioni di cui ai commi 1 e 2 per figli residenti all'estero, sia attraverso il sostituto di imposta sia in sede di dichiarazione dei redditi, devono essere in possesso dello stato di famiglia o di un documento equivalente ovvero, nel caso in cui nel Paese di origine non sia possibile avere tale documento, dei certificati di nascita dei figli dai quali si possano ricavare il cognome e il nome dei genitori e di un documento di identità dei figli dal quale si evinca la loro residenza.
      4-quinquies. La documentazione di cui al comma 4-quater può essere formata da:

          a) documentazione originale con traduzione in lingua italiana asseverata da un tribunale italiano;

          b) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

          c) documentazione validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese di origine.

      4-sexies. L'Agenzia delle entrate, ai fini del controllo, può chiedere ai soggetti

 

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interessati di produrre la documentazione prevista dai commi 4-quater e 4-quinquies».

      2. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.